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Campania, deliberazione n. 249 – Monetizzazione di ferie non godute


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 249/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno chiarito che tale disposizione, al fine di conseguire un’ulteriore razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto il divieto di “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, escludendo la corresponsione di qualsivoglia trattamento sostitutivo e rendendo obbligatoria la fruizione delle ferie medesime nei tempi e nei modi previsti dai singoli comparti di contrattazione.

Il divieto, in particolare, riguarda i casi di mancata fruizione per cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di età, prevedendo, tra l’altro, la cessazione dell’applicazione, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto (avvenuta il 7 luglio 2012), di tutte le disposizioni “più favorevoli”, sia di natura normativa che di natura contrattuale.

Il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro (es. lavoro a tempo determinato, pensionamento) o la volontà del lavoratore di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni) consentono all’amministrazione l’adozione di misure organizzative necessarie per assicurare la fruibilità delle ferie compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e dell’organizzazione amministrativa.

Al contrario, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di monetizzazione, i rapporti di lavoro la cui cessazione sia caratterizzata dall’imprevedibilità o dalla non volontarietà del dipendente (decesso, collocamento in quiescenza per inabilità assoluta alla prestazione lavorativa).

In merito alla portata della disciplina legislativa sono peraltro stati forniti chiarimenti dal Dipartimento della funzione pubblica (parere 8 ottobre 2012, n. 40033) e dall’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze (parere rilasciato con nota 9 novembre 2012, n. 94806).

Spetterà all’ente valutare, nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera non prevedibile, se la mancata fruizione delle ferie non sia in alcun modo imputabile o tanto meno riconducibile alla carente capacità di programmazione e/o di controllo dell’amministrazione e/o alla volontà del dipendente.

In tali eccezionali circostanze, sempre sindacabili dalle autorità competenti, occorrerà optare per la scelta che, nel garantire il diritto in esame, determini il minor esborso monetario a carico dell’Amministrazione pubblica in conformità della fondamentale e imprescindibile esigenza di contenimento della spesa pubblica.

In tali casi, inoltre, la scelta operata dall’Amministrazione dovrà essere adeguatamente motivata con l’indicazione dell’esborso monetario conseguente a ciascuna delle possibili opzioni al fine di individuare quella che consenta all’Amministrazione maggiori risparmi di spesa (Corte dei conti, sez. contr. Liguria, del. 97/2012).

 


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