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Lombardia, deliberazione n. 347 – Computo del turn over


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di computo delle facoltà assunzionali, nel caso di cessazione di un’unità di personale in part-time assunta originariamente a tempo pieno.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 347/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno ricordato che la disciplina è stata recentemente rivista dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili, non è possibile “trasformare virtualmente”, ai fini della quantificazione della base di computo su cui calcolare la percentuale (attualmente al 60%) da destinare alle assunzioni, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time in un rapporto a tempo indeterminato full-time, di cui la prestazione ad orario ridotto è uno specifico modulo.

Ne consegue che l’ente dovrà considerare la spesa effettivamente sostenuta per il personale cessato nel corso dell’anno precedente (e non la spesa teorica relativa alla cessazione di un rapporto di impiego a tempo pieno).

 


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