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Campania, deliberazione n. 247 – Compensi per commissione gara SUA


Un Ente ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere ai dipendenti provinciali, nominati nelle commissioni di gara per l’affidamento dei contratti pubblici della Stazione Unica Appaltante istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 136/2010 presso il Provveditorato interregionale 00.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compenso previsto dal regolamento S.U.A.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 247/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno ribadito che il sistema retributivo dei pubblici dipendenti è basato sul principio dell’omnicomprensività del trattamento economico, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Detto principio, “impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.08.2010, n. 5099; Cons. St., Sez. V, 12.2.2008, n. 493)””, e, in ogni caso, allorché ci si trovi in cospetto di un’attività che rientri nei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla (cfr. la summenzionata deliberazione n. FVG/30/2012/PAR della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia in data 16 – 17 aprile 2012).

I magistrati contabili, analizzate le disposizioni normative e contrattuali (art. 13 della legge 136/2010 e relativo DPCM 30 giugno 2011; art. 33 del d.lgs. 163/2006; convenzione sottoscritta dall’ente regolativa del rapporto instaurato), hanno evidenziato che l’attività svolta dalla S.U.A. rientra nei fini istituzionali dell’ente associato e le relative funzioni vengono disimpegnate in favore di quest’ultimo e per la realizzazione di interessi facenti capo direttamente a quest’ultimo.

In tali condizioni, dunque, l’ente non può procedere alla corresponsione, nei confronti dei propri dipendenti nominati nelle commissioni di gara per l’affidamento dei contratti pubblici della Stazione Unica Appaltante, di compensi aggiuntivi.

 


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