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Unica offerta: legittima la revoca del bando


E’ legittimo interrompere la procedura di gara e non aggiudicare l’appalto per assenza di concorrenza.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5761 del 21 novembre 2014.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori di recupero ambientale di un’area di ex cava, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Pervenute tre offerte, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione di una concorrente per irregolarità della documentazione amministrativa e sospeso la procedura, a causa del sequestro degli atti di gara disposto dalla Procura della Repubblica.

Una volta ripresa la procedura, a seguito del dissequestro degli atti, una partecipante aveva comunicato all’ente la volontà di recedere dalla procedura e chiesto la restituzione della garanzia fideiussoria, già prorogata dopo la prima scadenza.

La stazione appaltante, rimasta in gara una sola offerta, aveva revocato il bando, ritenendo il confronto concorrenziale indispensabile per la corretta individuazione del concessionario.

La possibilità, per la stazione appaltante, di revocare la gara già indetta è prevista e disciplinata dal Codice.

Il comma 4 dell’articolo 55 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che “il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3”.

Il richiamato articolo 81, al comma 3 consente alla stazione appaltante di non aggiudicare nel caso in cui siano mancate offerte idonee o convenienti in relazione all’oggetto del contratto.

Si tratta di due disposizioni che, nel completarsi vicendevolmente, confermano il generale principio di autonomia contrattuale della stazione appaltante.

Pertanto, tenuto conto che il contratto deve essere aggiudicato sulla base del raffronto di più offerte, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

In presenza di un’unica offerta, quindi, la stazione appaltante può decidere di impostare una nuova gara, in quanto l’apertura del confronto a più partecipanti consente di ottenere un’offerta più conveniente per l’amministrazione.

 


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