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Toscana, deliberazione n. 238 – Contributi amministratori autonomi


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare se l’obbligo a carico dell’ente di provvedere al versamento forfettario dei contributi previdenziali in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti sia subordinato alla rinuncia dell’amministratore all’attività lavorativa per il periodo del mandato.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 238/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno ribadito che il presupposto imprescindibile per ottenere il riconoscimento del beneficio dei versamenti contributivi è l’esclusività dell’incarico di amministratore.

Pertanto, l’amministratore lavoratore autonomo è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione di rinuncia all’attività professionale (a titolo di esempio, rilasciando all’ente locale un’autodichiarazione circa l’avvenuta sospensione dell’attività lavorativa, da notificare anche all’ente previdenziale, oppure producendo documentazione fiscale o previdenziale che dimostri l’assenza di redditi da lavoro autonomo), che può anche riferirsi ad un periodo di tempo inferiore all’intera durata del mandato.

 


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