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Lombardia, deliberazione n. 324 – Fondo personale dirigente


Un sindaco ha chiesto se, in considerazione dell’incremento stabile della dotazione organica dei dirigenti, sia possibile integrare le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del CCNL 1998/2001, area della dirigenza, superando il limite posto dall’articolo 9, commi 1 e 2 bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 324/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che il conseguimento di funzioni diverse costituisce, per volontà del legislatore, uno degli eventi straordinari della dinamica retributiva del personale.

Di conseguenza, nei limiti in cui il processo di riorganizzazione abbia portato al conferimento al dirigente incaricato di funzioni diverse, risulta possibile superare l’ammontare del trattamento economico individuale, comprensivo di quello accessorio, corrisposto nel 2010.

L’eventuale aumento non deve comunque pregiudicare il rispetto di altri limiti posti alla spesa complessiva per il personale, in particolare di progressiva riduzione (art. 1, commi 562 e 557, legge 296/2006) e di contenimento dei fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio (art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010).

Ne consegue che l’ammontare delle risorse destinate dal comune al riconoscimento ad un nuovo dirigente dell’indennità di posizione ritenuta congrua alle funzioni affidate e/o per l’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti in servizio nella misura minima contrattuale, devono comunque garantire, a livello di ente, il non superamento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2010 al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, decurtato in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio medio tempore intervenute.

 


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