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Emilia-Romagna, deliberazione n. 214 – Maggiorazione indennità e gettoni consiglieri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla maggiorazione dell’importo delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

L’ente ha premesso che sussiste il presupposto per deliberare tale maggiorazione (articolo 2, comma 1 lett. b) del D.M. 119/2000), in quanto la percentuale delle entrate proprie del comune, rispetto al totale, è superiore alla media regionale per fascia demografica di appartenenza.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 214/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ribadito che la normativa base concernente le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti a beneficio degli amministratori degli enti locali è contenuta nel decreto del Ministero dell’interno n. 119/2000.

Successivamente il legislatore statale ha introdotto discipline vincolistiche per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Innanzitutto, mediante l’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 ha rideterminato, in riduzione del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, le indennità de quibus.

In seguito, il d.l. 112/2008 ha sospeso la possibilità di adeguare le indennità previste dall’articolo 82, nonché abrogato la possibilità di incrementare dette indennità, mediante delibera di giunta o di consiglio, per i rispettivi componenti.

In tal modo si è prodotto un effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità in analisi, nonché dei gettoni di presenza.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, il criterio di maggiorazione previsto dal d.m. 119/2000 trova la propria ratio in una disponibilità di risorse tale da consentire all’ente locale di affrontare un’eventuale maggiorazione dell’indennità (così, la circolare del Ministero dell’interno del 5 giugno 2000, n. 5), quindi di esercitare proprio quella discrezionalità che il legislatore ha inteso cristallizzare.

In ragione della obiettiva complessità della materia, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione Autonomie la questione di massima sul predetto quesito.

 


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