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Servizio refezione scolastica: legittimo richiedere un tempo massimo di consegna dei pasti


È legittimo il bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nella parte in cui stabilisce un tempo di consegna dei pasti (decorrente dal momento della cottura) non superiore a 30 minuti.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere 34/2014, con il quale ha risposto all’istanza presentata da una società che aveva contestato la legittimità della lex specialis di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale impegno imposto agli offerenti non appare né contraddittorio né illogico, in quanto finalizzato a garantire la qualità del servizio da erogare.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che non può essere richiesto, in caso di appalto del servizio di refezione scolastica, è l’effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda.

Tale clausola, infatti, equivarrebbe a riservare la gara stessa alla sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie di massima tutela della concorrenza tra imprese.

Al contrario, devono ritenersi legittime quelle prescrizione utili ai fini della individuazione del miglior contraente e giustificate da finalità di controllo dell’attività di confezionamento (Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza n. 476/2011; Cons. St., sez. V, sentenza n. 3887/2010; Tar Puglia, sez. I, sentenza n. 2602/2009).

 

 


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