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Piemonte, deliberazione n. 239 – Vincoli spesa di personale dopo d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di computo della spesa corrente rilevante ai fini dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, in particolare sulla possibilità di considerare come impegnate per il triennio 2011 – 2013 le retribuzioni originariamente stanziate per il pagamento delle retribuzioni di un dipendente deceduto, per il tempo tecnico necessario alla sua sostituzione (avvenuta solo 5 mesi dopo).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 239/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° dicembre, hanno ricordato che il recente d.l. 90/2014 ha aggiunto il comma 557 quater a mente del quale “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Dunque, allo stato, l’obbligo di riduzione della spesa di personale risulta parametrato non più alla spesa dell’anno precedente ma al valore medio del triennio 2011 – 2013.

Come ribadito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 25/2014 non è possibile “far ricorso a finzioni giuridiche per considerare figurativamente esistente una spesa di personale solamente programmata, anche se non effettuata”.

E’, dunque, esclusa, la possibilità di ricorso a conteggi virtuali, che potrebbero alterare l’omogeneità della base di computo negli anni.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale l’ente incorrerà nel divieto di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

Trattandosi della conseguenza della violazione di un precetto primario applicabile al 2014 (l’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013), è evidente che la sanzione non potrà che operare nell’anno successivo quello dell’accertata violazione (dunque nel 2015).

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, un’eventuale assunzione nel corso del 2014, ove determinasse un esubero della spesa di personale che l’ente è ampiamente in grado di prevedere, sarebbe in palese contrasto con il comma 557 quater della legge 296/2006

 


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