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Veneto, deliberazione n. 815 – Norma composizione Cda: si applica solo alle società strumentali


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione di società controllate direttamente dall’ente locale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 815/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno evidenziato che le disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 sono state oggetto di una serie di modifiche apportate dapprima dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e, recentemente, dal d.l. 90/2014.

Attualmente la norma prevede che tali consigli non possono essere composti da più di tre membri (introducendo la possibilità di nominare un amministratore unico), ma è stato eliminato l’obbligo di nominare dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società.

Ai fini dell’applicazione della normativa, invece, è stato mantenuto il requisito del conseguimento, da parte delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001, di un fatturato, nell’anno 2011, da prestazione di servizi, “a favore di amministrazioni pubbliche”, superiore al 90% dell’intero fatturato.

Pertanto, secondo i magistrati contali, tali disposizioni si applicano solo alle c.d. società strumentali della pubblica amministrazione e cioè a quelle società che producono beni e servizi strumentali alle funzioni amministrative di cui è titolare l’ente pubblico per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Questo orientamento interpretativo risulta confermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 229/2013 dove è stato ribadito che tali disposizioni sono “chiaramente finalizzate alla riduzione dell’uso delle società pubbliche strumentali”, dettando una disciplina puntuale delle stesse che si aggiunge ai numerosi interventi del legislatore sulle medesime.

Ne consegue che le disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 si riferiscono alle società pubbliche strumentali che, nell’anno 2011, hanno conseguito più del 90% del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla sola pubblica amministrazione controllante.

 


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