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Toscana, deliberazione n. 236 – Amministratore lavoratore autonomo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulla possibilità di effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori, lavoratori autonomi o liberi professionisti.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 236/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ribadito il consolidato orientamento magistrale secondo cui l’amministrazione locale può farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori esclusivamente al fine di consentire agli stessi di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale.

Tale regime di esclusività dovrà risultare da una espressa dichiarazione di rinuncia all’espletamento dell’attività di lavoro autonomo, al fine di garantire che l’incarico sia svolto nella stessa condizione prevista per i lavoratori dipendenti.

Pertanto, l’amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’ente locale il versamento degli oneri in misura forfetaria, dovrà astenersi completamente dall’attività di lavoro autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività) da rendere al comune e al competente istituto di previdenza che comprovi, in concreto, il requisito dell’esclusività.

 


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