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Sicilia, deliberazione n. 194 – Diritti di rogito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014 relativamente all’attribuzione dei diritti di rogito al segretario comunale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 194/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 novembre, hanno ribadito che l’articolo 10 del d.l. 90/2014 prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

– segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale (a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto)

– segretari che non hanno qualifica dirigenziale (a prescindere dalla classe demografica del comune di assegnazione).

Come precisato dai magistrati contabili, nella formulazione letterale della norma il legislatore ha fatto riferimento alla “qualifica dirigenziale” del segretario comunale o provinciale in senso atecnico, in quanto ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la “qualifica” dirigenziale ma, per alcune categorie, il trattamento stipendiale “è equiparato” a quello spettante ai dirigenti.

La ratio della disposizione introdotta dal legislatore si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011,n. 183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente.

In tal senso si giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento ( equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato.

La norma prevede inoltre che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.

L’espressione adottata dal legislatore, riferita al “provento annuale”, induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante.

 


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