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Emilia, deliberazione n. 205 – Interessi di mora per ritardato pagamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assoggettare alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui all’articolo 194 del Tuel, la corresponsione delle somme assegnate ai creditori a titolo di interessi per ritardato pagamento a seguito di sentenza del tribunale.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 205/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 novembre, hanno ricordato che l’articolo dall’art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel, prevede espressamente la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Inoltre, la corresponsione di interessi di mora per ritardato pagamento da parte di un ente locale dà luogo a un debito fuori bilancio, in quanto l’obbligazione è sprovvista del requisito dell’utilità per l’ente ed è da considerarsi fuori bilancio ogni debito che non risulti preventivamente previsto nel bilancio dell’ente e quindi impegnato su quel bilancio a fronte di obbligazione giuridicamente perfezionata.

 


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