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Basilicata, deliberazione n. 23 – Limite rimborso spese Organo di revisione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del comma 6 bis dell’articolo 241 del Tuel, introdotto dal d.l. 66/2014, che ha previsto una specifica limitazione all’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell’organo di revisione che, ove dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

In particolare l’ente ha chiesto se tale limitazione decorra dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore della intervenuta modifica.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 23/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre, hanno chiarito che, fatte salve le previste eccezioni per le norme penali più favorevoli, la legge, in mancanza di un’inequivoca diversa volontà del legislatore, dispone solo per l’avvenire.

Conseguentemente, la limitazione introdotta dalla disposizione non potrà che avere effetto dalla data di entrata in vigore dell’intervenuta modifica (24 giugno 2014).

 


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