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Procedura ristretta: la prequalificazione deve essere fatta in seduta riservata


Nelle procedure ristrette la fase di prequalifica, deputata all’apertura e alla verifica dei plichi contenenti le domande di partecipazione delle ditte concorrenti e la documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione, non deve essere svolta in seduta pubblica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5789, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva lamentato la violazione del principio di pubblicità della procedura selettiva in quanto l’intera fase di prequalifica della gara, ovvero le operazioni di apertura della buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità economica, tecnico finanziaria e professionale delle ditte ammesse alla gara, era stata effettuata in seduta riservata.

Il principio di pubblicità delle operazioni di gara, preordinate all’apertura dei plichi e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, non è applicabile alla fase di prequalifica delle procedure ristrette di cui all’articolo 55 del d.lgs. 163/2006.

Tale fase è limitata alla valutazione – esplorativa e sommaria – delle imprese da invitare alla successiva fase di gara vera e propria.

La pubblicità è preclusa dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, che, nel differire fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte l’accesso dei concorrenti all’elenco degli altri soggetti che abbiano fatto richiesta di invito, è preordinato a garantire la segretezza di tale fase procedimentale, a tutela del preminente interesse pubblico a prevenire fenomeni collusivi tra le imprese o di inquinamento della procedura di gara.

La conoscenza dell’elenco dei concorrenti ammessi a presentare offerta vanificherebbe, quindi, la norma garante del corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale, esponendo inoltre i responsabili del procedimento all’applicazione dell’articolo 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) del codice penale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del d.lgs. 163/2006.

 


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