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Lombardia, deliberazione n. 303 – Scavalco condiviso


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare una convenzione per la gestione associata del servizio segreteria e anagrafe e stato civile, al fine di assicurarsi la prestazione lavorativa di un dipendente a tempo indeterminato e rapporti part-time (24 ore settimanali) e alla possibilità di effettuare un’assunzione di personale a tempo indeterminato, con rapporti di lavoro part-time di 18 ore settimanali.

Più nel dettaglio, per quanto attiene al primo profilo la convenzione dovrebbe riguardare, per n. 12 ore settimanali, uno “scavalco condiviso” e per n. 6 ore settimanali uno “scavalco d’eccedenza”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 303/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno chiarito che qualora l’amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’articolo 9, comma 28, del d.l.78/2010.

Qualora invece l’amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dall’articolo 14 CCNL, la particolare forma di avvalimento di personale a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti non impatta con i limiti posti all’assunzione di personale a tempo determinato.

Le spese sostenute pro quota dall’ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso dovranno comunque essere computate nella spesa per il personale ai sensi degli articoli 1, commi 557 o 562, della legge 296/2006 e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni.

In tal caso non è necessaria la costituzione di un nuovo contratto, ma è sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza.

Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

La permanenza del rapporto presso l’amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell’applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest’ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.

In merito al secondo quesito, ovvero alla possibilità di effettuare un’assunzione di personale a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro part-time di 18 ore settimanali, in aggiunta al prospettato convenzionamento, i magistrati contabili hanno evidenziato che spetterà all’ente verificare che:

• venga correttamente computata tra le spese per il personale ai sensi degli art. 1 commi 557 o 562 della legge n. 296/2006 la spesa sostenuta pro quota dall’Ente per le prestazioni del dipendente a scavalco condiviso;

• sia correttamente computata, ai fini del rispetto del vincolo ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 la spesa sostenuta dall’Ente per le prestazioni del dipendente a scavalco d’eccedenza;

• per l’assunzione a tempo indeterminato siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1, commi 557 ss., della legge n. 296 del 2006.

 


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