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Toscana, deliberazione n. 220 – Cessazione incarico dirigenziale presso altro ente


Un sindaco ha chiesto se la riassunzione in servizio di una propria dipendente al termine dell’incarico dirigenziale conferito ex articolo 110 del Tuel da altro ente locale, debba essere computata ai fini del calcolo della capacità assunzionale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 220/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ricordato che l’articolo 110, comma 5 del Tuel, così come modificato dal d.l. 90/2014, disciplina il periodo di assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici che assumono un incarico dirigenziale a contratto.
L’articolo 110, comma 5, del Tuel prevede che “per il periodo di durata degli incarichi [dirigenziali] di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”.
E’ evidente che la cessazione dell’incarico dirigenziale a tempo presso altro ente, con la conseguente cessazione dell’aspettativa collegata al conferimento dell’incarico stesso, non può configurarsi quale nuova assunzione.
Infatti, la concessione dell’aspettativa, prevista per legge, sospende il rapporto di lavoro alle condizioni fissate dalla norma stessa (senza retribuzione e con il riconoscimento della anzianità di servizio), per far riprendere il rapporto di lavoro al momento della cessazione dell’evento sospensivo.
Pertanto, la riassunzione in servizio non è condizionata ai vincoli del turn over, ma al rispetto del principio di riduzione della spesa di personale (art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, o 562 della legge 296/2006 e, da ultimo, dello stesso art. 1, comma 557-quater, introdotto dall’articolo 3, comma 5-bis, d.l. n. 90/2014).

 


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