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Lombardia, deliberazione n. 281 – Assunzione a tempo indeterminato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione in materia di spesa per il personale, di assumere a tempo indeterminato (part time di 22 ore) personale della stessa qualifica (cat. B) di un dipendente che, originariamente assunto per 36 ore, risulta impiegato sin dal 2011 con contratto part time di 14 ore.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 281/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, ricostruito il complessivo quadro normativo applicabile sia agli enti sottoposti al patto di stabilità interno, sia agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, hanno evidenziato che l’opzione del dipendente per il part time – peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (art. 4, comma 14, CCNL 14/9/2000) – non può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro (presupposto per l’assunzione a tempo indeterminato).

Essa costituisce, piuttosto, una rimodulazione delle modalità d’esecuzione dell’originario contratto di lavoro, tuttora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, si veda la delibera di questa Sezione n. 53/2012).

 


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