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Liguria, deliberazione n. 62 – Risorse provenienti dalla Regione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di utilizzo delle risorse erogate dall’amministrazione regionale ai comuni capofila di distretto e finalizzate al rafforzamento delle funzioni degli organismi associativi territoriali specificatamente dedicati ad attività sociali.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 62/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 21/2014 secondo cui, ai fini dell’obiettivo di riduzione della spesa complessiva per il personale, possono essere escluse solo le spese finanziate dall’Unione europea o da privati.

L’esclusione non opera, invece, per i cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, delle Regioni o delle Province, alla luce della ratio stessa dell’esclusione delle risorse provenienti dall’UE, che deve essere ricercata nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi che vedano la partecipazione di più paesi europei.

I magistrati hanno inoltre ribadito che il tetto del fondo “trattamento accessorio” non può mai superare il corrispondente importo dell’anno 2010 a prescindere dalle modalità con cui viene alimentato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL del 1 aprile 1999, il fondo per la contrattazione integrativa (delibera 1/2012/PAR).

Ne consegue che anche se il fondo viene alimentato mediante risorse provenienti dalla regione non può essere superato il tetto dell’anno 2010.

 


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