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Piemonte, deliberazione n. 203 – Limiti acquisti o locazione beni immobili


Un sindaco ha chiesto se le norme limitative delle operazioni su beni immobili (compresa la necessità di richiedere il parere di congruità all’Agenzia del demanio) includano anche i contratti di locazione passiva, nonché i contratti di permuta non a parità di prezzo (ovvero con erogazione in danaro a conguaglio da parte dell’Amministrazione), allorquando siano stipulati, nel rispetto del patto di stabilità, per realizzare investimenti di pubblica utilità, quali il miglioramento della sicurezza pubblica e della viabilità.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 203/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno ricordato che, per il 2014, non è più vigente la norma imperativa contenuta nel comma 1-quater dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, che vietava l’acquisto di beni immobili nell’anno 2013.

A decorrere dall’1 gennaio 2014 gli enti locali possono, invece, effettuare operazioni di acquisto di beni immobili, solo in caso di comprovata indispensabilità ed indilazionabilità delle stesse.

In ogni caso, il “prezzo di acquisto” deve essere oggetto di una attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio (in tal senso, corte dei conti, sez. Lombardia, del n. 97/2014).

La norma si applica a tutte le ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi, anche alle procedure privatistiche di acquisto poste in essere per ragioni di pubblica utilità, nonché ai contratti di permuta non a parità di prezzo, ovvero con erogazione in danaro a conguaglio da parte dell’Amministrazione.

Con riguardo alle locazioni passive il comma 6 dell’articolo 3 del d.l. 95/2012 precisa che “per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti” .

 


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