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Lombardia, deliberazione n. 278 – Finanziamento di un debito pubblico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle risorse da utilizzare per il finanziamento di un debito fuori bilancio di notevole entità avente titolo in una sentenza esecutiva e alla possibilità di ristrutturare il piano di reateizzazione dei pagamenti per una durata superiore a quella triennale prevista dall’articolo 194, comma 2, del Tuel.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile utilizzare dei proventi derivanti dalla vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 278/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno ribadito il principio di ordine pubblico finanziario dettato dal divieto per gli enti locali di assumere debiti o di utilizzare risorse in conto capitale derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare per spese diverse dall’investimento (articolo 119 Costituzione ed articolo 1, comma 443, della legge 228/2012).

E’, invece, possibile procedere al finanziamento del debito fuori bilancio mediante l’assunzione di un mutuo passivo ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge 448/2001 che consente il ricorso a tale fonte limitatamente alla copertura di debiti fuori bilancio di parte corrente maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 3/2011.

Ne consegue che l’amministrazione dovrà valutare la composizione del debito, distinguendo la parte capitale dagli interessi, nonché verificare la data di insorgenza del debito, qualora fosse anteriore al giorno 8 novembre 2001.

Relativamente alla possibilità di derogare alla durata triennale del piano di rateizzazione del pagamento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 2, del Tuel, i magistrati contabili hanno osservato che la previsione normativa ha natura cogente.

Di conseguenza, l’unica soluzione percorribile per l’ente locale di procrastinare la rateizzazione del debito consiste nell’attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che consentirebbe di concordare un piano di rateizzazione decennale, ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 7, del Tuel.

 


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