Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle risorse da utilizzare per il finanziamento di un debito fuori bilancio di notevole entità avente titolo in una sentenza esecutiva e alla possibilità di ristrutturare il piano di reateizzazione dei pagamenti per una durata superiore a quella triennale prevista dall’articolo 194, comma 2, del Tuel.
In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile utilizzare dei proventi derivanti dalla vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 278/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno ribadito il principio di ordine pubblico finanziario dettato dal divieto per gli enti locali di assumere debiti o di utilizzare risorse in conto capitale derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare per spese diverse dall’investimento (articolo 119 Costituzione ed articolo 1, comma 443, della legge 228/2012).
E’, invece, possibile procedere al finanziamento del debito fuori bilancio mediante l’assunzione di un mutuo passivo ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge 448/2001 che consente il ricorso a tale fonte limitatamente alla copertura di debiti fuori bilancio di parte corrente maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 3/2011.
Ne consegue che l’amministrazione dovrà valutare la composizione del debito, distinguendo la parte capitale dagli interessi, nonché verificare la data di insorgenza del debito, qualora fosse anteriore al giorno 8 novembre 2001.
Relativamente alla possibilità di derogare alla durata triennale del piano di rateizzazione del pagamento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 2, del Tuel, i magistrati contabili hanno osservato che la previsione normativa ha natura cogente.
Di conseguenza, l’unica soluzione percorribile per l’ente locale di procrastinare la rateizzazione del debito consiste nell’attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che consentirebbe di concordare un piano di rateizzazione decennale, ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 7, del Tuel.