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Gare: in caso di ati è sufficiente che una delle imprese associate proceda al sopralluogo


In tema di appalti pubblici il sopralluogo richiesto ai fini della conoscenza dei luoghi di esecuzione del contratto può essere effettuato da una sola delle ditte facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, con la sentenza n. 1733 del 6 novembre 2014.

Nel caso di specie il disciplinare di gara per la concessione del servizio di gestione del polo d’infanzia prevedeva l’obbligo, a pena di esclusione, di produrre attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto sopralluogo.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tale clausola non imponeva, in caso di partecipazione di Associazione Temporanea di Imprese, la necessità che il sopralluogo avvenisse ad opera di tutti i soggetti ad essa partecipanti.

E’ necessario evidenziare, in primo luogo, che tale adempimento, non essendo previsto per gli appalti di servizi in alcuna norma di legge né regolamentare, potrebbe risultare in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione (Tar Toscana, sez. I, sent. 1308/2014; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 2656/2012).

La qualificazione del sopralluogo come elemento essenziale, infatti, è codificata unicamente per le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici (art. 106, comma 2, d.p.r. 207/2010), e non vi è una norma analoga per i servizi e per le forniture.

Con riferimento al settore dei servizi e delle forniture, pur in assenza di una norma che lo prevede, il sopralluogo può comunque essere previsto a pena di esclusione ma solo nel caso in cui vi siano ragioni oggettive e immediatamente percettibili che possono far desumere l’assoluta inidoneità dell’offerta formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto.

Tuttavia, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara che il sopralluogo costituisce un elemento essenziale dell’offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa (AVCP, parere n. 105 del 9 giugno 2011).

Anche in tali ipotesi, comunque, la circostanza che il sopralluogo sia eseguito da una sola impresa del raggruppamento non comporta alcuna illegittimità, perché deve intendersi che la stessa abbia agito quale rappresentante anche delle altre imprese, vale a dire per loro conto.

Il sopralluogo è strumentale alla conoscenza dei luoghi in vista di una migliore formulazione dell’offerta.

Tale scopo, in caso di Ati, è raggiunto anche quando a ciò provveda una sola delle imprese associate, riferendone alle altre (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 35/2002).

 


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