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Gare: la violazione del principio di segretezza deve essere provata in concreto


Eventuali irregolarità relative alla chiusura dei plichi, ossia l’assenza di sigilli e firme sul lembo di chiusura, così come prescritte dalla lex specialis, legittimano l’esclusione dalla gara solo qualora, nel caso concreto, sia evidente l’eventuale manomissione del plico ovvero la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, sez. II, con la sentenza n. 2649 del 31 ottobre 2014.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva escluso il concorrente in quanto uno dei due lembi del plico era privo tanto dei sigilli, quanto delle firme su lembi di chiusura, come invece richiesto dalla lex specialis.

L’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici prevede come causa di esclusione la “non integrità del plico contenente le offerte” o “altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”.

E’ evidente che le due evenienze descritte dalla norma “non integrità del plico contenente le offerte” ovvero “altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi” indicano due avvenimenti, secondo l’ordine di formulazione, di decrescente gravità, che in sé e per sé non sono sufficienti a determinare l’integrazione della fattispecie tipizzata ad effetto espulsivo fintanto che non sono accompagnati da “circostanze concrete” che testimoniano l’effettiva violazione della segretezza dell’offerta.

Ne consegue che non solo l’irregolarità delle modalità di chiusura ma addirittura la circostanza della “non integrità” del plico, in astratto e da sola non è sufficiente a fondare il potere espulsivo della stazione appaltante.

Pertanto, laddove sia dedotta la violazione del principio di segretezza delle offerte, occorre fornire elementi concreti atti a suffragare l’ipotesi di un’alterazione della documentazione di cui l’offerta si compone.

Tanto premesso, i giudici amministrativi hanno rilevato l’illegittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante che non aveva fornito alcun concreto e specifico elemento probatorio in grado di dimostrate la manomissione del plico e l’alterazione del suo contenuto, ma si era limitata a prospettare che le irregolarità di confezionamento dell’offerta si erano tradotte nella violazione della segretezza dell’offerta.

 


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