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Sicilia, deliberazione n. 191 – Contributi assistenziali per amministratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere gli oneri contributivi dell’amministratore-lavoratore autonomo.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 191/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno ribadito che l’obbligo per gli enti locali di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi trova applicazione solo quando il lavoratore autonomo si astenga del tutto dall’attività lavorativa.

Tale circostanza deve essere comprovata dal lavoratore autonomo mediante il rilascio all’ente locale di un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo.

La medesima dichiarazione dovrà, inoltre, essere notificata all’ente previdenziale.

Il mero possesso della partita IVA, in presenza delle predette condizioni, costituisce una circostanza formale che non fa venire meno l’obbligo per l’ente locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi.

 


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