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Sicilia, deliberazione n. 188 – Trasferimenti regionali per lavori socialmente utili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 30 della legge regionale 5/2014 (legge di stabilità regionale per il 2014), con cui sono state abrogate le disposizioni inerenti il sistema di trasferimenti regionali a favore dei comuni finalizzati a finanziare le retribuzioni per l’impiego del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili e si è previsto, al contempo, l’istituzione di un fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall’abrogazione di tali norme.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 188/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno evidenziato che il nuovo quadro ha modificato il vincolo di destinazione dell’entrata, spostandolo dalla copertura delle spese per le retribuzioni del personale c.d. precario (che nelle precedente quadro normativo era predeterminata ex lege) alla “compensazione” degli squilibri di bilancio cagionati da tali spese (recte: dal venir meno del sistema di finanziamento derivato delle stesse).

Il trasferimento in favore dell’ente non è predeterminato e resta condizionato dal plafond stanziato nel bilancio regionale; pertanto, non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l’ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime.

D’altra parte, la finalità del fondo è dichiaratamente solo quella di “compensare” gli squilibri e non di garantire l’integrale copertura del fabbisogno di risorse derivante dalle minori entrate.

Ne consegue che l’ente dovrò ispirarsi a criteri assolutamente prudenziali, soprattutto in sede previsionale.

 


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