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Divieto di incarichi a soggetti in pensione: non vale per prestazioni occasionali


La norma che limita la possibilità di affidare incarichi a soggetti in quiescenza, introdotta dall’articolo 6 del d.l. 90/2014 che ha modificato l’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, deve essere valutata come norma eccezionale ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi e, in quanto tale non suscettibile di interpretazioni estensive, fondate sull’analogia.

E’ quanto affermato dalla Corte dei conti, sezione centrale per il controllo sulla legittimità degli atti di Governo, con la deliberazione n. 23 del 30 settembre 2014.

Nel caso di specie il quesito posto ai giudici contabili, da parte di un’università, concerneva la portata applicativa della suddetta norma al fine di valutare la legittimità di un incarico, affidato a soggetto in quiescenza, avente ad oggetto una prestazione d’opera di natura occasionale per lavori di falegnameria.

In particolare ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come recentemente modificato dal d.l. 90/2014, “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.

Secondo la Corte dei Conti, il divieto introdotto dalla norma citata, avendo natura limitatrice, è da valutare sulla base del criterio di stretta interpretazione di cui dall’articolo 14 delle preleggi, che non consente applicazioni estensive, fondate sull’analogia.

La norma, in particolare, si riferisce specificamente a “incarichi di studio”, “incarichi di consulenza” e “incarichi dirigenziali”.

Il caso specifico, pertanto, concernente una prestazione d’opera occasionale non rientra tra le ipotesi oggetto del divieto introdotto dal predetto articolo 6 del d.l. 90/2014.

 


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