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Trasferimento per mandato elettivo: la richiesta deve essere sempre valutata


La richiesta di trasferimento per espletamento del mandato elettivo deve essere valutata con criteri di priorità da parte dell’ente datore di lavoro, a prescindere dall’attivazione o meno delle ordinarie procedure di trasferimento o mobilità.

E’ quanto affermato dal Tar Molise, sezione I, con la sentenza n. 560 del 24 ottobre 2014, con la quale ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico avverso il diniego dell’istanza di trasferimento per espletare il mandato amministrativo posto dall’amministrazione di appartenenza.

La questione oggetto di controversia, in particolare, verteva sull’interpretazione dell’articolo 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000 nella parte in cui stabilisce che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.

Secondo l’amministrazione datore di lavoro, il dipendente non avrebbe vantato un diritto soggettivo al trasferimento, restando prevalenti le esigenze di servizio, e l’obbligo di esaminare la domanda di avvicinamento “con criteri di priorità” sarebbe valsa solo ed esclusivamente nell’ambito delle ordinarie procedure di trasferimento del personale.

Il Giudice amministrativo, al contrario, richiamando un precedente orientamento in materia, ha ritenuto fondata la pretesa del dipendente ricorrente, ritenendo che il riferimento della norma citata a “criteri di priorità” nell’esame della specifica istanza di trasferimento vada intesa nel senso che, data la sua temporaneità ed eccezionalità, il relativo procedimento “va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 705/2012; TAR Molise, sentenze 453/2013 e 16/2014).

 


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