Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sardegna, deliberazione n. 58 – Determinazione corrispettivo alienazione aree P.E.E.P.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 392, della legge 147/ 2013 che ha modificato l’articolo 31, comma 48, della legge 488/1998 in materia di determinazione del corrispettivo da parte dei comuni di aree comprese nel P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 58/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno ricordato che il novellato articolo 31, comma 48, della legge 448/1998 prevede che “il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

In particolare, il dubbio interpretativo concerne la facoltà ammessa per i comuni dalla nuova normativa, consistente nell’ulteriore abbattimento di valore fino al 50%, dovendosi stabilire a quale indicatore/elemento della procedura di calcolo vada applicato detto abbattimento.

Secondo la sezione, l’espressione circoscritta da punteggiatura “con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%” non può che riferirsi all’ultimo valore precedentemente richiamato, ovvero quello ottenuto “in misura pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene”.

Tenuto conto della rilevanza della questione, suscettibile di determinare disparità di trattamento tra situazioni analoghe e potenziali rischi per la corretta gestione del patrimonio e delle entrate dei comuni, i magistrati contabili hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie.

 


Richiedi informazioni