Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sardegna, deliberazione n. 55 – Segretari Unione di comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità alle Unioni di Comuni della Regione Autonoma della Sardegna del comma 5-ter dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000 (inserito dall’articolo 1, comma 105, della legge 56/2014) secondo cui “Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 55/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre, hanno ricordato che per i presidenti delle Unioni della Sardegna, già dal 2011, ai sensi della normativa regionale, era in vigore il divieto di nominare un segretario dell’Unione e il conseguente obbligo di avvalersi del segretario di un comune aderente all’Unione.

In particolare, il legislatore regionale ha stabilito espressamente che ”le Unioni di Comuni non costituiscono sedi segretarili”.

Tale disposizione ha determinato, di fatto, l’impossibilità di nominare un segretario dell’Unione in ragione dell’inesistenza di una sede segretariale da coprire.

 


Richiedi informazioni