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Lombardia, deliberazione n. 157 – Sostituzione dipendente in maternità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se:

• al fine di rispettare il limite ivi previsto è necessario considerare la spesa effettivamente versata o è sufficiente adottare come parametro la spesa giuridicamente prevista;

• sia possibile utilizzare, come parametro di riferimento del rispetto dei limiti di spesa, la media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009, anziché la spesa sostenuta nel solo anno 2009;

• in caso di sostituzione di maternità sia possibile ampliare l’orario di un LSU, senza che tale spesa venga computata nel limite del costo per il lavoro flessibile.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 157/2014, depositata il 15 aprile 2014 ma pubblicata sul sito della sezione regionale soltanto il 5 novembre, hanno chiarito che, come regola generale, va considerata la spesa sostenuta dall’ente.

In particolare, la Sezione Autonomie con la deliberazione 27/2013 ha precisato che il ricorso a “finzioni giuridiche” che considerino virtualmente esistente, nell’anno di riferimento, la spesa solo programmata non appare esperibile alla luce di una rigorosa interpretazione delle norme, in quanto potrebbe dimostrarsi una modalità elusiva della disposizione di legge “ponendo a raffronto due aggregati non omogenei, relativi l’uno alla spesa virtuale e l’altro a quella effettiva”.

Sul tema la sezione regionale ha avuto modo di fornire chiarimenti tenuto conto della rilevante modifica introdotta al citato comma 28 dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 264/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno evidenziato che la disposizione introdotta dal d.l. 90/2014, secondo cui “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” si riferisce indistintamente a tutte le limitazioni contenute nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Pertanto, gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, non sono tenuti al rispetto del limite della spesa sostenuta nel 2009.

 


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