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Lombardia, deliberazione n. 272 – Indebitamento esecuzione sentenza definitiva


Un sindaco un parere in merito alla possibilità di ricorrere all’indebitamento con la contrazione di un mutuo, al fine di dare attuazione alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, che ha condannato il Comune a mettere in sicurezza, in tempi brevi (entro ottobre 2014), un’area di proprietà privata, danneggiata a seguito infiltrazioni di acque nere proveniente da un dissesto fognario di proprietà comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 272/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre, hanno evidenziato come la necessità di adottare gli atti idonei a dare esecuzione ad una sentenza definitiva non può consentire all’ente stesso di derogare agli obblighi finanziario-contabili sullo stesso gravanti.

Ne consegue che la nuova spesa connessa alla realizzazione delle opere necessarie deve avvenire in modo da produrre effetti tendenzialmente neutri rispetto ai precedenti equilibri finanziari, o mediante una corrispondente compressione di altre uscite, o attraverso il correlativo aumento delle entrate.

I magistrati contabili hanno ricordato che la disposizione dettata dall’articolo 204 del Tuel consente di ricorrere all’indebitamento e, quindi, alla capacità di contrarre mutui od accedere ad altre forme di finanziamento, purché nel rispetto di ben determinate percentuali di incidenza degli interessi in rapporto alle “entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”.

Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali il Legislatore, con il d.l. 16/2014, ha previsto la possibilità, per i soli anni 2014 e 2015, di poter assumere nuovi mutui e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati dall’articolo 204, comma 1, del Tuel, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.

Per il 2014, dunque, la quota mutuabile sarà data dalla quota capitale mutui e prestiti rimborsata nel 2013; per il 2015, invece, dovrà prendersi a riferimento analogo aggregato relativo all’anno 2014.

In via meramente esemplificativa ne deriva che un ente, nel caso nel 2013 abbia rimborsato quote capitali di mutui o altre forme di finanziamento per un importo superiore al limite di indebitamento previsto dall’art. 204 TUEL, potrà utilizzare tale ulteriore margine per assumere nuove spese per investimento nel corso dell’anno 2014.

Analoga valutazione potrà essere compiuta mutatis mutandis in relazione al successivo esercizio 2015.

Spetterà all’ente, nel porre in essere la suddetta valutazione relativa ad una maggiore spesa per investimenti, valutare attentamente le eventuali ricadute negative relative al rispetto del patto di stabilità e dell’equilibrio di bilancio, considerato in senso prospettico, ovvero come possibilità di sostenere in futuro gli oneri di ammortamento del mutuo contratto.

 


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