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Gare: accessibile il contratto d’appalto dell’aggiudicatario


La ditta partecipante ad una procedura di gara, anche se legittimamente e definitivamente esclusa dalla gara, conserva un interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all’aggiudicazione, in particolare, al contratto stipulato tra aggiudicatario ed amministrazione.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 2531 del 22 ottobre 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato il diniego alla richiesta d’accesso al contratto definitivo d’appalto stipulato dall’aggiudicatario.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’interesse a prendere visione del contratto definitivo di una gara di appalto da parte della concorrente non aggiudicataria non è soltanto eventuale, in quanto tale atto può fare luce, se del caso, su distorsioni dell’attività amministrativa successiva alla fase dell’aggiudicazione, e non prelude ad alcun controllo generalizzato della p.a., in quanto radicato in un soggetto che ha partecipato a pieno titolo alla procedura concorsuale.

Non rileva, a tal proposito, il fatto che la ditta sia stata esclusa dalla procedura con atto divenuto inoppugnabile.

In tema di istanza di accesso volta ad acquisire copia del contratto definitivo in seguito ad una gara di appalto, pertanto, non trova applicazione l’articolo 13 del d.lgs. 163/2006, in quanto, tale norma, derogatoria della disciplina generale in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, va applicata soltanto limitatamente ai casi a cui si riferisce, tra cui non è certamente compresa la richiesta di esibizione del contratto stipulato tra le parti successivamente alla fase di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Di conseguenza, i giudici amministrativi hanno imposto all’amministrazione comunale di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta.

 


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