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Convenzioni di segreteria: stipendio del segretario calcolato sulla base del comune capofila


La Ragioneria generale dello Stato con il parere in commento è intervenuta in merito alla retribuzione di posizione da corrispondere al segretario comunale in caso di segreteria convenzionata.

Alla Ragioneria si era rivolto un ente che aveva chiesto se era legittimo parametrare l’indennità di posizione del segretario, titolare di sede convenzionata, in base alla classe demografica scaturente dalla convenzione stessa.

L’articolo 41 del Ccnl. segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001 stabilisce che la retribuzione di posizione dei segretari deve essere attribuita in base all’appartenenza alle tre fasce professionali (A, B, C) di cui all’articolo 31 del citato contratto e in relazione alla tipologia di ente ricoperto.

La Ragioneria, aderendo ad un orientamento espresso dall’Aran (note nn. 6799 e 9988 del 2013) ha chiarito che, per le segreterie in convenzione, “non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto”.

Tale tesi, secondo il Ministero dell’economia, è confermata anche dal contenuto degli articoli 37 e 45 del citato contratto 16 maggio 2001 che, con specifico riferimento ai segretari in convenzione, stabiliscono che la struttura della retribuzione si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreterie convenzionate pari al 25% della retribuzione complessiva.

La Ragioneria ha, infine, sostenuto che tale interpretazione sarebbe in linea con quanto chiarito dal Ministero dell’Interno, Albo dei segretari nella Circolare prot. 3636 (P) del 9 giugno 2014 avente ad oggetto “Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Deliberazione del Consiglio nazionale d’amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali n. 275/2001”, secondo cui solo l’abrogazione del divieto di reformatio in peius è applicabile anche ai segretari tranne quelli in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.


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