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Veneto, deliberazione n. 709 – Compensi professionali avvocatura comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione dei compensi professionali degli avvocati dipendenti dell’ente, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di compensi professionali dettate dal d.m. 55/2014.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile regolamentare le modalità di determinazione dei compensi professionali, in analogia a quanto già attualmente previsto Regolamento comunale, diminuendo al minimo consentito dal d.m. 55/2014, i valori previsti dalla tabelle dei parametri forensi, applicando la percentuale di riduzione adottabile in sede giudiziale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 709/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato che, a seguito della liberalizzazione dei compensi dell’avvocatura, conseguente all’abrogazione del sistema tariffario (d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012) e alla nuova disciplina dell’ordinamento forense (legge 247/2012), il Ministero della Giustizia, con il citato d.m. 55/2014, ha emanato un regolamento contenente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense applicabile nei casi in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta, oppure nei casi di mancata determinazione consensuale, di liquidazione giudiziale degli stessi o nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, questi parametri possono essere considerati come principi in base ai quali disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dell’avvocatura di un ente locale (ex art. 27, ccnl. 14 settembre 2000).

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, tali parametri generali possono essere aumentati o diminuiti secondo delle percentuali, di cui vengono stabiliti i valori massimi o minimi, la cui concreta determinazione è comunque rimessa all’equo apprezzamento dell’amministrazione.

 

 

 

 


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