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Piemonte, deliberazione n. 198 – Rideterminazione indennità di funzione amministratori


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 56/2014.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 198/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 ottobre, hanno ribadito che:

– permane la vigenza, sotto un profilo strutturale, della rideterminazione in pejus (riduzione del 10%) delle indennità degli amministratori prevista dall’articolo 1, comma 54, legge 266/2005.

– stante l’incremento di consiglieri comunali, è necessario rideterminare in riduzione le indennità di funzione al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente. Tale tetto complessivo si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall’articolo 82 TUEL e dal DM 119/2000;

– l’organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio Comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lett. I del Tuel).

 


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