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Gare: illegittimo imporre l’obbligo di assunzione del personale residente nel comune


La clausola del bando che imponga, quale condizione di esecuzione dell’appalto, l’obbligo di assumere soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che risiedano nel Comune è illegittima.

Al contrario, è possibile imporre che siano assunti lavoratori già impiegati presso il precedente appaltatore nel caso in cui sia riscontrata l’esigenza di nuove assunzioni da parte del nuovo aggiudicatario, in quanto tale vincolo è conforme ai principi del Trattato CE.

Tale ultima condizione non e’ discriminatoria, né limitativa della libera concorrenza e risulta compatibile con il diritto comunitario, ex art. 69, comma 3, d.lgs. 163/2006.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac, nel parere del 6 giugno 2014, con il quale ha risposto ad un quesito posto da un comune relativo alla possibilità di inserire nel bando di gara l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di reperire manodopera locale disoccupata, non inferiore alla misura del 50% dei lavoratori impiegati nell’appalto.

La norma di riferimento è l’articolo 69 del Codice dei contratti pubblici secondo cui “le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri”.

Affinché la clausola sociale sia legittima è necessario che:

• sia inserita negli atti costituenti la lex specialis di gara (bando, lettera d’invito, capitolato speciale, schema di contratto) con formulazione chiara ed espressa e nel rispetto degli obblighi pubblicitari richiesti dalla normativa;

• riguardi unicamente le condizioni di esecuzione, e quindi non costituisca barriera all’ingresso, né stabilisca uno specifico criterio di valutazione dell’offerta migliore;

• non preveda automatismi nell’applicazione dell’istituto e, quindi, contemperi espressamente l’obbligo di assunzione con la condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste;

• consenta tanto le legittime esigenze sociali, quanto il rispetto della libertà di concorrenza.

Con riguardo alla prioritaria assunzione di soggetti disoccupati, l’Autorità ha, in altre occasioni, affermato che l’obbligo di impiegare lavoratori svantaggiati, quale condizione di esecuzione dell’appalto, è conforme al disposto dell’articolo 69 del d.lgs. 163/2006.

Di contro, non risultano conformi al diritto comunitario quelle clausole che contengono al loro interno dei criteri irragionevolmente restrittivi della concorrenza, quali possono essere i criteri localistici (Parere sulla normativa, AG 44/13).

Pertanto, non è possibile imporre l’obbligo di attingere tra i disoccupati residenti nel territorio della stazione appaltante.

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