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Gare: è la centrale di committenza l’unica responsabile della procedura


I comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara.

Ne consegue, che il ricorso contro la procedura di gara deve essere notificato alla centrale unica di committenza, in qualità di unico soggetto responsabile della gestione della procedura.

Questo il principio espresso dal Tar Abruzzo, sez. I, con la sentenza n. 721 del 16 ottobre 2014.

Nel caso di specie, alcuni comuni si erano convenzionati per la gestione della “centrale di committenza unica” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizio o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’articolo 30 del Tuel e secondo il disposto dell’articolo 33, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Al termine della procedura una ditta aveva impugnato la propria esclusione, notificando il ricorso solo ad uno dei comuni convenzionati.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, alla centrale di committenza compete in via esclusiva l’indizione, regolazione e gestione della gara, nonché la responsabilità della stessa (Cons. di Stato, n. 3639/2013 e 3402/2012, Tar Lazio – Roma, nn. 6575/012 e 2705/2013).

Di conseguenza, il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato, sul presupposto che lo stesso avrebbe dovuto essere notificato alla centrale unica di committenza, in quanto contraddittore necessario (“pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato”, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.).

 

 


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