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Marche, deliberazione n. 67 – Durata Uffici di Staff


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (uffici di staff).

In particolare, l’ente ha chiesto se i contratti a tempo determinato ex art. 90 TUEL debbano essere contenuti entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi previsto dall’articolo 4, comma 5-bis, del d.lgs. 368/2001.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 67/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 ottobre, hanno chiarito che la specialità dell’articolo 90 del Tuel rispetto alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato esclude che al personale di staff possa applicarsi il termine massimo di trentasei mesi stabilito – in termini generali – dal d.lgs. 368/2001.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 90 del Tuel, a differenza di quanto specificato dall’articolo 110, comma 3 con riferimento agli incarichi di responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, omette di stabilire che la durata massima dei contratti di lavoro del personale di staff non possa superare la durata del mandato del sindaco.

Tuttavia, tenuto conto del carattere fiduciario del rapporto, anche il contratto a tempo determinato del personale di staff ha, quale unico limite temporale, la durata del mandato dell’organo politico a supporto del quale è addetto.

Tale rapporto di lavoro subordinato è instaurato sulla base dell’intuitu personae, senza necessità di particolari procedure selettive.

Inoltre, in base al comma 3-bis introdotto dall’art. 11, comma 4 del d.l. 90/2014 nel caso in cui il trattamento economico sia parametrato a quello dirigenziale può prescindersi anche dal possesso del titolo di studio.

Infine, il trattamento economico accessorio del personale di staff può essere sostituito con delibera motivata di Giunta comunale da un unico emolumento comprensivo dei compensi previsti dai contratti collettivi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (comma 3).

 


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