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Liguria, deliberazione n. 58 – Entrate e spese fra i servizi per conto terzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione delle entrate e delle spese derivanti dall’eventuale gestione in self service dell’unico distributore di carburante sito nel territorio.

L’ente, avente popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e come tale non sottoposto al patto di stabilità interno ha premesso che nel territorio comunale è ubicato un unico distributore di carburante attualmente chiuso al pubblico e che la società titolare della concessione non riesce a individuare soggetti privati che vogliano gestire tale impianto.

La società concessionaria ha proposto al comune la gestione in self-service dell’impianto e tale soluzione sembra, al momento, l’unica possibile al fine di scongiurarne la chiusura definitiva.

L’eventuale gestione comunale comporterebbe un aumento della spesa corrente (carburanti e lubrificanti) di circa il 50% sul corrispondente dato dell’anno precedente.

In particolare, l’ente ha chiesto se, ai fini della contabilizzazione nelle entrate e spese, possa essere considerato esclusivamente il giro di affari determinato dall’aggio riconosciuto al gestore per la vendita di ogni litro di carburante e, di conseguenza, registrare, invece, nelle partite di giro/servizi conto terzi, le altre componenti del nuovo servizio attivato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 58/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno ribadito che possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l’ente locale l’impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma.

Ai fini dell’individuazione delle operazioni per conto di terzi, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Pertanto, hanno, ad esempio, natura di servizi per conto terzi:

• le operazioni svolte dall’ente come “capofila”, come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e importi predefiniti;

• la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;

• la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. In questo caso, l’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento/incasso, e all’impegno/pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale compenso trattenuto, o l’eventuale quota di tributo di competenza, è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi.

Viceversa non hanno natura di “servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

• le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.);

• le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;

• i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;

• le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Spetterà all’ente, sulla base di tali indicazioni, valutare la corretta imputazione dell’entrata e della spesa fra i servizi per conto terzi.

 


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