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Gare: esclusione per polizza fideiussoria priva della firma autenticata


E’ legittima l’esclusione disposta perché la polizza fideiussoria presentata dal concorrente risulta priva della legalizzazione della firma richiesta, a pena di esclusione, dal bando di gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con al sentenza n. 5192 del 21 ottobre 2014.

La “legalizzazione” della firma è qualificata dal d.p.r. 445/2000 come “l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa”

La legalizzazione è fatta da un pubblico ufficiale e in essa deve essere indicato il nome e il cognome di colui la cui firma si vuole legalizzare, il luogo e la data della legalizzazione, il nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale.

Nel caso di specie, la polizza fideiussoria prodotta dal concorrente era stata invece accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dalla persona qualificatasi procuratore speciale della compagnia assicurativa, corredata da fotocopia di documento di identità.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, la previsione, a pena di esclusione, dell’autentica della firma apposta dal fideiussore risponde all’esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia, impedendo il successivo disconoscimento della sottoscrizione (Cons. Stato, sez. VI, sent. 3365/2011; sez. III, sent. 2387/2011).

La clausola relativa alla legalizzazione della sottoscrizione delle polizze fideiussorie non risulta in contrasto con la previsione dell’articolo 75 del codice dei contratti che non la prevede espressamente, ma neppure la esclude (Anac, parere 10/2014).

Pertanto, tenuto conto della ratio dell’autenticazione della firma, è legittimo e proporzionato richiedere, in una gara di appalto, la piena prova della provenienza della cauzione da parte del sottoscrittore, e dunque l’autenticazione della firma, perché la cauzione è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il disconoscimento della sottoscrizione (Cons. di Stato, sez. VI, sent. 3365/2011; Tar Lazio, sez. III sent. 2361/2013 e Tar Lombardia, sentenza 843/2013; Tar Catania, sez. I, sent. 2052/2013).

Di conseguenza, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità della disposta esclusione, considerato che la carenza documentale non avrebbe potuto essere “sanata” in quanto riferibile a soggetto terzo ed estraneo alla gara.

Tali principi risultano applicabili esclusivamente alle gare indette prima del 25 giugno 2014.

A seguito delle novità apportate dal d.l. 90/2014, che ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, anche le dichiarazioni di soggetti terzi, qualora mancanti o rese in forma incompleta, potranno essere sanate entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

Si segnala, a tal proposito, il seminario “Appalti: la gestione delle procedure alla luce del d.l. 90/2014.

 


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