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Abruzzo, deliberazione n. 321 – Bilancio di previsione e procedura di riequilibrio finanziario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di contabilizzazione, in sede di bilancio di previsione, del disavanzo accumulato dagli enti locali ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli articoli 243-bis e seguenti del Tuel.

In particolare,l’Ente ha chiesto se, all’atto della redazione del bilancio di previsione per il 2014, debba tenere in considerazione l’intero disavanzo accumulato a tale data o solamente la quota dello stesso, da riassorbire nel singolo esercizio finanziario, secondo le previsioni del piano di riequilibrio.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 321/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 ottobre, hanno evidenziato che l’iscrizione in bilancio dell’intero importo del disavanzo di amministrazione accumulato, in luogo della sola quota imputata al singolo esercizio nel piano di riequilibrio, determinerebbe inevitabilmente la previsione di risultati di amministrazione negativi per tutti gli esercizi in cui si articola il piano di rientro, con conseguente violazione del principio di pareggio finanziario complessivo previsto dall’articolo 162 del Tuel.

Pertanto, “appare invece più coerente con le finalità della procedura di riequilibrio ex art. 243-bis una lettura degli articoli 165 e 188 del TUEL che consenta agli enti locali assoggettati al piano di rientro di tenere in considerazione, in sede di redazione del bilancio di previsione, la sola quota del disavanzo complessivo che, secondo l’iter previsto nel piano approvato dalla Corte dei conti, deve essere oggetto di recupero nell’esercizio di riferimento”.

 

 


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