Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 268 – Spesa personale ente fuori patto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad un’assunzione, mediante avviamento dalle liste di collocamento per coprire il posto vacante di categoria A1, qualifica di operaio manutentore-necroforo, per effetto di una cessazione intervenuta nel 2007 e mai ricoperta.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 268/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno ricordato che per gli enti non soggetti al patto di stabilità (per i quali vige la regola dell’avvicendamento numerico, posta dal comma 562 della legge n. 296/2006, non quella fondata sui risparmi di spesa posta, propria degli enti sottoposti al patto), le cessazioni dal servizio utili a legittimare assunzioni sono quelle verificate dal 2006, anno di entrata in vigore della norma limitativa.

Pertanto, l’ente potrà procedere nel 2014 ad effettuare un’assunzione di personale avvalendosi della cessazione intervenuta nel 2007.

Deve essere rispettato il limite complessivo di spesa per il personale previsto dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, così come gli altri presupposti legittimanti le assunzioni (programmazione triennale e piano annuale delle assunzioni, ex art. 91 d.lgs. 267/2000 e art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001; ricognizione di eventuali eccedenze di personale, ex art. 33, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 78/2010 ed integrato dalla legge 183/2011, etc

 


Richiedi informazioni