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Lombardia, deliberazione n. 266 – Ente fuori patto e facoltà assunzionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, cumulando i resti delle quote assunzionali degli anni precedenti non utilizzate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 266/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno chiarito che la cessazione per mobilità non vale ai fini della maturazione della quota per il turn over.

Inoltre, per gli enti non soggetti al patto di stabilità (per i quali vige la regola dell’avvicendamento numerico, posta dal comma 562 della legge 296/2006, non quella fondata sui risparmi di spesa posta, propria degli enti sottoposti al patto), le cessazioni dal servizio utili a legittimare assunzioni sono quelle verificate dall’entrata in vigore della norma limitativa, cioè dal 2006.

 


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