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Lombardia, deliberazione n. 263 – Attrezzature per servizi religiosi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 12/2005 dirette a promuovere la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 263/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 73, comma 1, della legge regionale 12/2005 stabilisce di accantonare ogni anno almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria in un apposito fondo diretto alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi.

I contributi sono poi corrisposti su richiesta delle confessioni religiose, presentando entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare.

La stessa legge regionale stabilisce, inoltre, che il comune, entro il successivo 30 novembre, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli finanziabili, ripartisce i predetti contributi, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la concessione del finanziamento pubblico, nei limiti delle risorse accantonate nel bilancio dell’ente, è subordinato ad uno specifico provvedimento amministrativo che ne accerti l’ammissibilità alla luce dei parametri indicati dalla legge.

A tal fine, l’amministrazione comunale è tenuta, oltre che a verificare riconducibilità degli interventi richiesti con quelli normativamente previsti e la loro compatibilità con gli strumenti urbanistici in essere, anche a valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera in ragione della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose.

In particolare, il comune non è obbligato a finanziare totalmente il programma presentato, potendo il finanziamento essere concesso solo in parte.

In assenza di siffatta valutazione, destinata a trovare espressione in un provvedimento formale dei competenti organi comunali adeguatamente motivato con riguardo agli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, non appare configurabile in capo ai potenziali beneficiari alcun diritto soggettivo a conseguire direttamente il finanziamento nella misura dell’accantonamento previsto dalla legge.

 


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