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Lombardia, deliberazione n. 260 – Retroattività peo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere gli arretrati relativi ad una progressione economica orizzontale riconosciuta con effetti retroattivi dall’ante di provenienza di un dipendente assunto per mobilità volontaria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 260/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto la definizione del trattamento accessorio del personale e delle progressioni economiche è affidata alla dinamica negoziale collettiva, fatti salvi i limiti fissati dal legislatore medesimo.

In particolare, l’art. 5 del CCNL 1 aprile 1999, che disciplina il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali, definisce la progressione economica all’interno della categoria mentre l’art. 15 del CCNL Enti locali del 14 aprile 1999 disciplina le “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” prevedendo che presso ciascun ente determinate risorse siano destinate, tra l’altro, a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi (comma 1).

Rileva al riguardo anche l’art. 31 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 che effettua la ricognizione di tutte le risorse oggetto di contrattazione decentrata e che include tutte le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comprensive sia di quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sia di quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità.

Come evidenziato dai magistrati contabili, per l’interpretazione di norme di contrattazione collettiva è previsto un apposito procedimento di interpretazione autentica dall’articolo 49 del d.lgs. 165/2001.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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