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Lombardia, deliberazione n. 259 – Utilizzo mezzo proprio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere, attraverso apposita regolamentazione, il rimborso delle spese di missione, in caso di utilizzo del mezzo proprio, nella misura di un quinto del costo della benzina nel caso in cui l’amministratore dimostri la convenienza dell’uso del mezzo proprio (es. per evitare pernottamenti o nel caso di missione di più amministratori etc.) o l’assoluta impossibilità di utilizzare automezzi comunali o mezzi pubblici (come nel caso del consigliere disabile).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 259/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno chiarito che dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. 78/2010), per il personale dirigenziale contrattualizzato e, in virtù del rinvio operato dal d.m. 4 agosto 2011, per gli amministratori degli enti locali, non sono più applicabili né l’art. 15 della legge 836/1973 (che prevedeva un’indennità chilometrica per il personale che avesse necessità di recarsi, previa autorizzazione, col mezzo di trasporto proprio in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici non fosse conciliabile con lo svolgimento della missione o che tali servizi pubblici di linea mancassero del tutto), né l’art. 8 della legge 417/1978 (che disciplinava l’entità dell’indennità chilometrica in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, nonché il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).

Pertanto, solo nel caso in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione, è possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare forme di ristoro dell’amministratore dei costi dallo stesso sostenuti (limitando il ristoro a quanto l’ente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto).

Nel caso di dipendente o amministratore disabile, la regolamentazione interna dovrà tenere conto di tale particolare situazione, parametrando il rimborso agli oneri che, in concreto, un soggetto con limitata deambulazione deve sopportare, con riconoscimento del minore importo fra il costo del viaggio sostenuto con il mezzo proprio (ancorato ad un parametro ragionevole e congruo) e quello da sostenere, nel contesto in cui è ubicato il Comune, in caso di utilizzo di un mezzo pubblico idoneo al trasporto di un disabile (per es., taxi o altro con adeguata predisposizione).

 


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