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Appalti: il rifiuto all’esecuzione d’urgenza costituisce inadempimento


L’inadempimento all’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto, legittima la decadenza dall’aggiudicazione e la successiva determinazione amministrativa di incameramento della cauzione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4918 del 2 ottobre 2014.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva stabilito una data per l’inizio dei lavori, mentre nel cronoprogramma presentato dall’aggiudicataria l’inizio dei lavori era stato fissato in un momento successivo, secondo una tempistica incompatibile con quella stabilita dall’amministrazione comunale e di per sé inottemperante rispetto agli obblighi fissati alla luce della legge di gara.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, avendo la ditta espresso preventivamente l’impossibilità di adempiere entro il termine essenziale, segnando così il certo inadempimento all’obbligo, la stazione appaltante, impossibilitata all’effettiva consegna dei lavori, ha legittimamente provveduto alla risoluzione del rapporto con contestuale incameramento della cauzione.

In tal caso, è insostenibile in diritto che la stazione appaltante, acquisita prova della volontà dell’appaltatore di non adempiere nel termine essenziale, abbia l’obbligo, ai sensi dell’art. 153 del d.p.r. 207/2010, di convocare una nuova seduta per la consegna dei lavori.

Dall’affermazione da parte dell’aggiudicatario di non voler rispettare il termine essenziale fissato per l’inizio dei lavori consegue l’applicazione dell’articolo 1457 c.c., secondo cui il mancato rispetto del termine determina ex se la risoluzione di diritto a meno che il creditore entro tre giorni non rinunci all’effetto in questione, manifestando la propria volontà di ricevere la prestazione.

 


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