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Gare: esclusione per omessa dichiarazione disponibilità attrezzature


Deve essere escluso dalla gara il concorrente che omette di dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla lex specialis.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4985 del 6 ottobre 2014.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di sgombro neve richiedeva ai concorrente di produrre, in sede di partecipazione, un’elencazione idonea a fornirne un’esatta identificazione dei mezzi in disponibilità dell’operatore per l’esecuzione dell’appalto.

Come evidenziato dai giudici amministrativi tale richiesta risulta perfettamente conforme al dettato dell’articolo 42, comma 1, lettera h), del d.lgs. 163/2006, il quale ammette nel caso di appalti di servizi, che la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti possa essere fornita mediante una specifica “dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto”.

Tale omissione, violando la disciplina concorsuale di gara in punto di dimostrazione dei requisiti speciali di capacità tecnica, non può che comportare l’esclusione dalla gara, in quanto non suscettibile di alcuna “regolarizzazione” successiva da parte della stazione appaltante (pena la violazione della par condicio dei concorrenti).

In proposito, la costante giurisprudenza ha affermato che l’invito alla regolarizzazione non si applica al caso in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale richiesta, con la conseguenza che alla stazione appaltante è precluso di sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza di un documento richiesto.

Ad oggi, il principio secondo cui l’integrazione presuppone l’esistenza di un materiale integrabile deve ritenersi superato a fronte delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014.

In base al combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-bis, infatti, le stazioni appaltanti devono evitare le esclusioni per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta della dichiarazione), valorizzando il potere di soccorso istruttorio.

Si segnala, a tal proposito, il seminario “Appalti: la gestione delle procedure alla luce del d.l. 90/2014” in programma a Firenze il 4 novembre 2014, nel corso del quale verranno analizzate le implicazioni procedurali delle nuove norme, anche attraverso un’analisi approfondita delle casistiche, ai fini di una corretta impostazione e conduzione delle gare.

 


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