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Gare: condizioni per l’avvalimento a favore di un rti


Ciascuna impresa componente un raggruppamento temporaneo deve essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara per la relativa partecipazione.

Il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell’impresa ausiliaria devono necessariamente contenere, pena l’esclusione, la specificazione della misura dell’avvalimento in concreto operato nei confronti di ciascuna impresa che compone il raggruppamento, in quanto lo stesso non dà luogo a un’entità giuridica autonoma e separata dalle società che lo compongono.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4986 del 6 ottobre 2014.

Nel caso di specie, la dichiarazione unilaterale resa dall’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, faceva esclusivo e generico riferimento all’obbligazione assunta nei confronti dell’ati di “mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico concorrente per la tutta la durata dell’appalto”.

Allo stesso modo, il contratto di avvalimento non dava minimamente conto “in che misura” e “nei confronti di chi” operasse il prestito del requisito e/o dei requisiti messi genericamente a disposizione del raggruppamento costituendo.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, oltre a discendere dalle norme generali in materia di invalidità contrattuale, per indeterminatezza (ed indeterminabilità) di un elemento essenziale dell’impegno negoziale (artt. 1325 e 1418 c.c.), risulta, sul piano funzionale, inscindibilmente connessa, nell’ambito delle procedure contrattuali del settore pubblico, alla necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.

Ne consegue che l’omessa indicazione della misura del prestito con riguardo a ciascuna delle società componenti l’Ati ausiliata rende il contratto di avvalimento invalido, con conseguente necessaria esclusione dalla partecipazione alla gara del concorrente.

In tal caso, infatti, la generica dichiarazione di ausilio non consente alla stazione appaltante di verificare se la singola impresa componente dell’Ati abbia o meno i requisiti per eseguire la sua parte di attività.

Tali principi risultano applicabili esclusivamente alle gare indette prima del 25 giugno 2014.

A seguito delle novità apportate dal d.l. 90/2014, che ha introdotto un nuovo comma 1-ter all’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, anche il contratto di avvalimento e la dichiarazione resa dall’ausiliaria, qualora mancanti o resi in forma incompleta, potranno essere sanati entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (non superiore a 10 giorni).

Si segnala, a tal proposito, il seminario “Appalti: la gestione delle procedure alla luce del d.l. 90/2014” in programma a Firenze il 4 novembre 2014, nel corso del quale verranno analizzate le implicazioni procedurali delle nuove norme, anche attraverso un’analisi approfondita delle casistiche, ai fini di una corretta impostazione e conduzione delle gare.

 


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