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Verifica fondo incentivante: come si attua la sanatoria?


Gli enti locali hanno l’obbligo di verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi incentivanti siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o contrattuali.

Inoltre, gli stessi enti devono verificare anche l’utilizzo che è stato fatto delle somme dei fondi nel corso degli anni e nel caso in cui questo risulti non corretto, verificare se sia possibile beneficiare della sanatoria e considerare comunque valido il contratto decentrato.

Tali verifiche e azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del d.l. 16/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali.

E’ in ogni caso sempre esclusa la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti.

Questi i più rilevanti chiarimenti contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014, vistata dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2014, in merito alle modalità attuative dell’articolo 4 del d.l. 16/2014.

Tale disposizione, rubricata “Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”, al comma 1 stabilisce che gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata sono obbligati a recuperare integralmente le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Nella nota è chiarito che “i vincoli finanziari”, che gli enti devono verificare di aver rispettato, sono:

  • vincoli legislativi:
  • articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010;
  • rapporto spese personale su spese correnti, che non poteva essere superiore al 50% ai sensi dell’abrogato articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008;
  • rispetto della spesa storica del personale, comma 557 e comma 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006;
  • vincoli contrattuali: in particolare, gli incrementi previsti:
  • dall’articolo 15 del Ccnl. 1 aprile 1999 per il personale non dirigente;
  • dall’articolo 26 del Ccnl. 23 dicembre 1999 per il personale con qualifica dirigenziale.

Qualora gli enti, verificando tali vincoli, riscontrino un’errata quantificazione in eccesso dei fondi, dovranno procedere al recupero di tale eccedenza negli anni successivi, inviando entro il 31 maggio dell’anno successivo una relazione tecnico finanziaria, conforme a quella che deve essere predisposta per i contratti decentrati integrativi, seguendo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato nella Circolare 25/2012.

Tale verifica costituisce attività autonoma disposta in via unilaterale con il monitoraggio dei revisori dei conti.

Il comma 2 consente agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità di compensare le somme da recuperare con l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, nonché di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011.

Gli enti rispettosi del patto, ma che hanno avuto una non corretta gestione dei fondi incentivanti, potranno utilizzare (per il recupero delle somme inserite in eccesso nei fondi) sia i piani di razionalizzazione organizzativa, che i piani triennali di riduzione e riqualificazione della spesa (anche prevedendo il 100% delle somme risparmiate, anziché il 50%).

Nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità o in mancanza dei citati piani di razionalizzazione, il recupero dovrà essere effettuato sui fondi futuri.

Il comma 3 stabilisce che gli enti in regola con le disposizioni legislative e contrattuali (patto di stabilità, riduzione della spesa del personale, rapporto spesa personale spesa corrente non superiore al 50%, non superamento della spesa per assunzioni flessibili superiori al 50% dell’anno 2009; non superamento dell’importo del fondo dell’anno 2010), per le eventuali irregolarità riscontrate negli atti di costituzione e utilizzo dei fondi adottati prima del 31 dicembre 2012, potranno procedere al recupero delle somme sui fondi degli anni successivi o alla compensazione con i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione, ma non dovranno recuperare le somme illecitamente erogate ai dipendenti.

Tale sanatoria non è applicabile nei casi di accertamento giudiziale della responsabilità erariale (giudizio contabile concluso con sentenza definitiva di condanna).

Nella nota è stato chiarito che tale procedura di verifica disciplinata dall’articolo 4, se correttamente attuata, comporta una vera e propria sanatoria che ha come conseguenza immediata l’esclusione dell’attivazione della ripetizione dell’indebito nei confronti dei dipendenti.

La disciplina contenuta nei commi 1 e 2 dell’articolo 4 si caratterizza per l’individuazione di rimedi di carattere strutturale, finalizzati alla riconduzione della spesa di personale attraverso il recupero diretto sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa (comma 1), salva in alternativa la compensazione totale o parziale con i risparmi derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione.

Ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione del comma 3, lo stesso è applicabile agli enti che, prima del 31 dicembre 2012, in assenza di riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, abbiano costituito ed utilizzato i fondi e:

  • siano in regola con il patto di stabilità;
  • abbiano rispettato i limiti di spesa del personale (art. 1, comma 557 e comma 562, legge 296/2006);
  • siano in regola con i vincoli alle assunzioni di personale (art. 76, comma 7, fino al 25 giugno 2014);
  • abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 del d.l. 78/2010.

In questi casi, in cui sia attestato un utilizzo illegittimo del fondo, ma l’ente abbia rispettato i vincoli sopra richiamati, non è applicabile a tali contratti integrativi la sanzione della nullità, per cui gli utilizzi illegittimi dei fondi risultano sanati.

Per quanto riguarda il vincolo disciplinato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, la nota ha chiarito che considerato che tale disposizione è vincolante per gli enti locali dal 2012, possano beneficiare della sanatoria anche gli enti che si siano trovati nell’impossibilità di rispettare tale vincolo, in ragione di contratti stipulati anteriormente alla data di vigenza della disposizione.

Pertanto, gli enti che hanno rispettato i vincoli legislativi e contrattuali e adeguato i contratti alla disciplina contenuta nel d.lgs. 150/2009 potranno:

  • sanare l’eventuale errata quantificazione e utilizzazione dei fondi incentivanti;
  • recuperare tali eventuali irregolarità compensandole coi risparmi ottenuti coi piani di razionalizzazione o se tali risorse siano insufficienti provvedere al recupero delle somme sui fondi degli anni successivi.

In tale caso sono salvi i dipendenti che hanno ricevuto remunerazioni non dovute.

Non potranno, al contrario, essere sanati i contratti:

  • sottoscritti dal 2013 in poi;
  • non adeguati al decreto Brunetta 150/2009:
  • sottoscritti dagli enti che non hanno rispettato i vincoli legislativi indicati dal comma 3 dell’articolo 4.

In tal caso, gli enti dovranno attivare l’eventuale recupero delle somme corrisposte e non dovute, anche nei confronti dei dipendenti, essendo nulle le disposizioni contrattuali decentrate effettuate in violazione di legge o di contratto nazionale.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014 e nel seminario  “Verifica fondi produttività: come si attua la sanatoria?” in programma a Firenze in due edizioni, la prima  il 14 novembre 2014 e la seconda il 12 dicembre 2014.


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